Messaggio della Presidente
Tra leggi disapplicate, vuoti normativi e mancanza totale di organismi di controllo: ecco come nasce il business del randagismo nella nostra Regione
Punto 1) DIVIETO DI SOPPRESSIONE E STERILIZZAZIONE GRATUITA:
Quando il legislatore con l’ articolo 2 comma 6 della legge quadro 281/91 “in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”?, ha fatto divieto di soppressione dei cani vaganti catturati ed introdotti nei canili se non nei casi di comprovata pericolosità o malattia ed in modo esclusivamente eutanasico, ha anche determinato che la limitazione delle nascite dovesse essere obbligatoriamente e gratuitamente effettuato presso i servizi veterinari delle usl e che i privati potessero ricorrere alternativamente ai veterinari privati ed alle associazioni di protezione degli animali.
L’Italia diveniva prepotentemente, uno dei primi paesi a salvaguardare il diritto alla vita degli animali di affezione, ed allo stesso tempo prevedeva che le nascite dovessero essere capillarmente e scientificamente controllate per impedire l’inevitabile ed esponenziale proliferazione dei cani vaganti. Purtroppo, di fatto, dal 1991 nella nostra Regione non è stata effettuata alcuna campagna di sterilizzazione.
Punto 2) MANCANZA DI REGOLAMENTAZIONE PER I CANILI PRIVATI:
La stessa legge nazionale prevedeva all’art. 4 che “I comuni, singoli o associati, e le comunita’ montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale”? ed ancora la nostra legge regionale 34 del 1997 all’art. 2 richiamava: “1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane provvedono: a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 4 e sentite le aziende USL, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”
Il legislatore evidentemente non prevedeva la possibilità che esistessero strutture private, ma non facendone espressamente divieto le ha di fatto legittimate. E quel che è peggio non le ha regolamentate!
La domanda che ci viene pi๠comunemente rivolta è perchà© mai molti gestori privati (certamente non tutti!), percependo rette sul mantenimento dei cani, non hanno interesse a garantire loro buone condizioni di vita o la loro stessa sopravvivenza. La risposta è molto semplice: nella maggioranza dei Comuni la domanda d’ingresso supera largamente l’offerta di posti in canile, con la conseguenza che per ogni cane morto o fatto adottare, sono pronte altre due richieste di accalappiamento e che chi volesse speculare riesce a percepire sempre e comunque il suo guadagno su un numero garantito di cani. Alla minima spesa sul singolo animale corrisponde il massimo guadagno in termini di utile.
Così che si assiste spesso ad insufficienza di personale, mancanza di lavoratori qualificati, minimi spazi nei box, in cui i cani superano il numero di 3 animali, arrivando anche ad essere 10 o pià¹, senza tenere in alcun conto la loro compatibilità .
Per non parlare delle speculazioni che si realizzano attraverso l’accalappiamento degli animali e lo smaltimento delle loro carcasse.
Ciò non accadrebbe se i Comuni provvedessero come per legge alla costruzione e risanamento delle proprie strutture e soprattutto ne affidassero la gestione ad Associazioni di volontariato senza scopo di lucro, che diano garanzie di controllo, di apertura al pubblico e di trattamento secondo parametri di benessere misurabili molto elevati.










